CIN affitti brevi: come si ottiene, dove va esposto, cosa si rischia
Aggiornato al 14.09.2026
Il CIN è il numero che identifica la tua casa nella banca dati nazionale del turismo. Chiederlo non costa niente, ma senza di lui non esisti: la legge prevede, insieme alla multa, la rimozione immediata dell’annuncio irregolare. Non è una sanzione che forse arriva un giorno — è la casa che smette di essere prenotabile.
Tre cose da fare, non una
Qui si inciampa quasi sempre allo stesso modo: si chiede il codice, lo si mette nell’annuncio, e ci si ferma lì. Gli obblighi previsti dall’articolo 13-ter del D.L. 145/2023 sono tre, e vanno insieme.
- Chiedere il CIN al Ministero del turismo, che lo assegna attraverso la banca dati nazionale delle strutture ricettive.
- Indicarlo in ogni annuncio, ovunque pubblicato e comunicato: portali, social, il tuo sito.
- Esporlo all’esterno dello stabile in cui si trova l’appartamento o la struttura.
Il CIN riguarda le case date in locazione per finalità turistica, le locazioni brevi dell’art. 4 del D.L. 50/2017 e le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. Non conta se affitti tutto l’anno o due settimane d’agosto.
Come si ottiene il CIN
La richiesta è telematica e gratuita: un’istanza al Ministero del turismo con una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesta i dati catastali dell’immobile e, per i locatori, i requisiti di sicurezza. Serve un’identità digitale; se la pratica la fa un property manager, serve una delega.
In Puglia c’è un passaggio prima: la registrazione nel DMS regionale, da cui esce il codice della struttura. È propedeutico — senza quello non si arriva al CIN.
Per chi aveva già il codice regionale, la legge non ha fatto ricominciare da capo: il comma 2 dell’articolo 13-ter obbliga l’ente territoriale alla ricodifica automatica come CIN dei codici già assegnati, aggiungendo ai codici regionali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero. Il tuo CIN, in Puglia, contiene il tuo vecchio codice.
La sicurezza che dichiari firmando
Il comma 7 distingue due livelli, e vale la pena leggerlo bene: quasi tutti lo raccontano male.
I requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale riguardano le unità gestite in forma imprenditoriale. Ma la seconda parte del comma dice «in ogni caso, tutte le unità immobiliari»: rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti, ed estintori portatili a norma, in posizioni accessibili e visibili, vicino agli accessi e alle aree di maggior pericolo, uno ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per il tipo di estintore la legge rinvia al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021.
Non è un modulo da spuntare: questi requisiti li autocertifichi nell’istanza con cui chiedi il CIN, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il rilevatore scarico nel cassetto e l’estintore scaduto in cantina non sono una dimenticanza amministrativa, sono una dichiarazione che hai firmato e che non corrisponde.
Esporre il CIN all’esterno
Il comma 6 chiede di esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui si trova l’appartamento o la struttura. Non dentro casa, non nella cartellina di benvenuto.
Nello stesso periodo la legge aggiunge un inciso che qui da noi pesa: «assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici». Su un muro in pietra nel centro storico, o su un trullo sottoposto a vincolo, il come conta quanto il se. Un pannello sobrio, montato senza intaccare la pietra, risolve entrambe le cose.
Il CIN in ogni annuncio, il tuo sito compreso
«In ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato»: la formula è larga apposta. Booking, Airbnb, la pagina Facebook, il volantino, e soprattutto il tuo sito, dove quasi nessuno se lo ricorda. Sui portali il codice c’è perché ce lo mettono loro; sul sito fatto in casa quasi mai.
Lo stesso comma mette l’obbligo anche in capo a chi fa intermediazione immobiliare e a chi gestisce portali telematici: anche loro devono indicare il CIN negli annunci che pubblicano. E tra le sanzioni del comma 9, accanto alla multa, c’è la rimozione immediata dell’annuncio irregolare.
Quanto costa sbagliare
Le sanzioni dell’articolo 13-ter, comma 9, sono distinte e si sommano: un controllo che rileva tre profili produce tre contestazioni.
| Che cosa manca | Sanzione | Come si conta |
|---|---|---|
| Il CIN | da 800 a 8.000 € | in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile |
| L’esposizione o l’indicazione del CIN | da 500 a 5.000 € | per ciascuna struttura o unità, più la rimozione immediata dell’annuncio |
| Rilevatori o estintori | da 600 a 6.000 € | per ciascuna violazione accertata |
| La SCIA, se affitti in forma imprenditoriale | da 2.000 a 10.000 € | in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile |
A controllare e a sanzionare è il Comune dove si trova la casa, attraverso la polizia locale, secondo la legge 689/1981; i proventi restano al Comune e sono vincolati a investimenti per il turismo e alla raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sul fronte fiscale, il comma 12 incarica Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza di fare analisi del rischio mirate proprio a individuare chi affitta senza CIN.
Una valvola che quasi nessuno cita: il comma 10 stabilisce che le sanzioni del comma 9 non si applicano se lo stesso fatto è già sanzionato dalla normativa regionale. Non è uno sconto sull’obbligo — è il divieto di essere puniti due volte per la stessa cosa.
CIN e codice regionale: cosa cambia in Puglia
Qui gira parecchia confusione. Il codice da esporre e da mettere negli annunci è il CIN: lo scrive la stessa Regione Puglia nelle sue FAQ, aggiungendo che nulla vieta di esporre anche quello regionale. Non due obblighi, ma uno obbligatorio e uno facoltativo.
Il codice regionale però non sparisce: resta il passaggio necessario per ottenere il CIN e resta il riferimento per gli adempimenti verso la Regione, a cominciare dalla trasmissione mensile dei movimenti turistici. Da notare anche il nome: la legge regionale 15/2025 ha riscritto l’articolo 10-ter chiamandolo CIR, mentre il portale continua a stamparlo come CIS, e le FAQ regionali usano le due sigle come sinonimi. È lo stesso codice.
Come lo risolve Chilloso
La targa da mettere fuori te la diamo noi: il nome della tua casa e il tuo CIN, su pannello rigido rivestito in pellicola 3M Scotchcal — la stessa che sta sulle insegne e sui furgoni, fatta per stare fuori. Cinque colori, scegli il tuo.
È pensata anche per il muro in pietra: si monta senza opere e senza intaccare la facciata, così l’obbligo di esposizione è assolto senza andare a sbattere contro i vincoli. E all’ospite che arriva la casa si presenta da sé.
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